foto comune

Autentiche, carta d'identità, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive, passaggi di proprietà

AUTENTICA DI FIRME, FOTO, COPIE E DOCUMENTI

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Gli utenti interessati possono far autenticare la propria firma, foto o copia di un documento secondo le modalità previste dalla legge.

COME FARE
Presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Occorre presentare il documento che necessita di autentica, l'eventuale originale quando si tratti di autentica copia e un documento personale in corso di validità.

VALIDITA'
6 mesi dalla data dell'autentica.

COSTO PER IL RICHIEDENTE
€ 16,00 per imposta di bollo +  € 0.52 di diritti di segreteria.

TEMPO NECESSARIO
Il rilascio dei documenti autenticati è immediato.

NORME DI RIFERIMENTO
DPR 445 /2000 (Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa).

NOTE
Nei seguenti casi l'autentica di firme e copie non è soggetta ad alcun bollo o diritto:
- Documenti ad uso adozione nazionale ed internazionale.
- Documenti ad uso leva militare.
Per autentica di copia o di firma su modelli già riempiti a cura del cittadino è necessaria una marca da bollo da € 16,00, da acquistarsi in tabaccheria.

 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

La Carta di identità elettronica è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea.

La Carta di identità elettronica è un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.

COME FARE

Presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura.

LUNEDI': DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

MARTEDI': DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

MERCOLEDI': DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 e DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

GIOVEDÌ: CHIUSO

VENERDI': DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

In alternativa si può utilizzare il servizio di prenotazione "AGENDA CIE".

Carta d'identità Elettronica - AgendaOnline è il nuovo servizio online totalmente gratuito e a disposizione di tutti i cittadini, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il servizio consente al cittadino di richiedere un appuntamento per il rilascio della Carta di identità elettronica (CIE) comodamente da casa: è sufficiente avere un semplice accesso ad internet ed effettuare una-tantum la registrazione scegliendo una username ed una password ed inserendo i dati personali. Effettuata la registrazione, è possibile prenotare un appuntamento presso il Comune di residenza o dimora per la presentazione della richiesta di rilascio.

https://agendacie.interno.gov.it/logInCittadino.do

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. 1 foto tessera recente, che riproduce il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto (disposizioni particolari sono previste per l'uso del copricapo da parte di cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico), non di profilo e con gli occhi ben visibili;
  2. la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso.

Nel caso in cui la carta sia stata smarrita o rubata occorre:

  1. Denuncia di smarrimento/furto presentata all'Autorità di Pubblica sicurezza (cioè presso i Carabinieri oppure presso il Comando dei Vigili, oppure presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza); questa denuncia serve solo se il documento non era scaduto.
  2. Altro documento di riconoscimento; altrimenti la presenza di un parente o di due testimoni muniti a loro volta di documento.

Nel caso il richiedente sia un genitore che abbia figli minori:

  1. se coniugato o unico esercente la patria potestà, non è prevista alcuna ulteriore formalità;
  2. se separato, divorziato o genitore naturale non convivente con l'altro, per ottenere la carta valida per l'espatrio è necessario l'assenso dell'altro genitore o l'esibizione della sentenza di separazione o divorzio in cui sia stabilito il reciproco assenso all'espatrio. L'assenso può essere prestato anche tramite autocertificazione firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità. Qualora tale assenso non possa essere prodotto, occorre il nulla-osta del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Perugia.

Ai cittadini stranieri, la carta d'identità verrà rilasciata "non valida ai fini dell'espatrio".

I minori di 18 anni devono presentarsi con tutti e due i genitori per la richiesta della carta di identità valida per l'espatrio; con uno solo se non valida per l'espatrio. L'altro genitore può anche trasmettere un'autocertificazione accompagnata dalla fotocopia del proprio documento di identità per dare l'assenso all'espatrio, se impossibilitato a recarsi presso gli uffici competenti.

Nella carta di identità rilasciata ai minori di 14 anni può essere indicato il nome dei genitori, qualora gli stessi ne facciano esplicita richiesta.

I minori di 12 anni non appongono la loro firma sulla carta di identità, la firma un genitore solo nel caso in cui sia valida per l'espatrio, mentre i maggiori di 12 anni possono firmarla.

VALIDITA'

per i maggiorenni: fino al giorno e mese di nascita di nascita del titolare, immediatamente successivi ai 10 anni dalla data del rilascio 
per i minori fino a tre anni di età: 
fino al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successivi ai 3 anni dalla data del rilascio
per i minori da 4 a 17 anni di età: 
fino al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successivi ai 5 anni dalla data del rilascio.

La norma relativa alla scadenza legata alla data di nascita, si applica solo per le carte di identità nuove, rilasciate a partire dal 9 febbraio 2012.
Le carte di identità riportanti ancora la vecchia scadenza quinquennale, rilasciate dopo il 24/06/2003, devono essere presentate all'ufficio per essere munite di apposito timbro con indicazione della nuova scadenza decennale, che decorre sempre dalla data di originario rilascio.

VALIDITÀ ALL'ESPATRIO

Se non è riportata alcuna indicazione in merito, il documento è valido per l'espatrio. Solo in caso di non validità per l'espatrio appare sul documento un apposita dicitura.
Il richiedente che intende ottenere il documento valido per l'espatrio deve sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in una alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.
Per i minorenni per la validità all'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori, che può essere reso presso l'ufficio, anche in momenti separati. Il documento verrà comunque consegnato solo dopo l'assenso di entrambi i genitori.
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Il nome dei genitori sarà riportato, a richiesta, sulla stessa carta di identità. 
Nel caso di espatrio con persone diverse, i genitori possono rendere una dichiarazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, contenente il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Per gli stranieri la carta di identità ha valore esclusivo di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.Sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato con le suddette modalità. Pertanto, il Ministero dell'Interno ha ritenuto che si possa procedere alla sostituzione della carta di identità già prorogata o da prorogare, con una nuova carta di identità.

COSTO PER IL RICHIEDENTE

In caso di rilascio o rinnovo € 22,20.
In caso di rilascio in seguito a smarrimento, furto o deterioramento € 27,35.

NOTE

- Può essere rinnovata anche nei 6 mesi precedenti la scadenza.

- Non possono ottenere la carta d'identità elettronica valida per l'espatrio coloro ai quali è interdetto l'espatrio con sentenza giudiziale comunicata dalla Questura.

- La carta di identità elettronica è equiparata al passaporto nei seguenti stati:

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia**, Marocco*, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia*, Turchia*, Ungheria, Romania, Bulgaria.

  • * solo per chi vi si reca in viaggio organizzato.
  • ** dietro rilascio di apposito tesserino alla frontiera, previo pagamento di una somma di € 25,00 circa

 

AUTOCERTIFICAZIONI

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. 
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. 
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

L'autocertificazione è utilizzabile solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione non può essere utilizzata nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

COME FARE
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).

COSA SI PUÒ COMPROVARE CON LA DICHIARAZIONE SOSTITUTTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 445/2000)
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

NORME DI RIFERIMENTO
DPR 28.12.2000 n.445 Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere presentate ad uffici della Pubblica Amministrazione e di imprese che gestiscono pubblici servizi per dichiarare:
- Stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
- Stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.
- Nel caso di dichiarazioni da rendere a Uffici Privati, le dichiarazioni suddette sono soggette all'autentica della firma, e quindi all'imposta di bollo.

COME FARE
Le dichiarazioni vengono sottoscritte dall'interessato presso l'Ufficio Anagrafe in presenza del personale addetto.

COSTO PER IL RICHIEDENTE
- Il costo è di euro 16.52, di cui 16.00 euro per marca da bollo e 0.52 euro per diritti di segreteria.
- Se esente da bollo, solo diritti di segreteria pari ad € 0,26.

TEMPO NECESSARIO
- Immediato.

NORME DI RIFERIMENTO
- DPR 28.12.2000 n.445 Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa.

NOTE
- Trattandosi di un atto che il cittadino forma da solo, la responsabilità ricade sul cittadino stesso. 
- Possono rendere tali dichiarazioni i cittadini italiani, i cittadini della Comunità Europea, i cittadini extracomunitari residenti in Italia limitatamente a quei fatti, stati e qualità che possono essere attestabili da soggetti pubblici italiani.
- - Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

 

PASSAGGIO DI PROPRIETA'

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
In caso di vendita di un veicolo iscritto al P.R.A., il venditore può rivolgersi all'Ufficio Anagrafe, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista (STA), agli studi notarili per autenticare la firma sul certificato di proprietà (CdP).

COME FARE
Il venditore del veicolo deve presentarsi allo Sportello del cittadino.
Dopo l'autentica della firma sul certificato di proprietà del veicolo, sarà cura dell'acquirente presentarlo al PRA, alla Motorizzazione Civile o a uno degli sportelli ACI (o eventuali agenzie abilitate), con allegato il libretto di circolazione, per poter procedere con la volturazione del veicolo.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • certificato di proprietà del veicolo, che deve riportare sul retro i dati dell'acquirente e il prezzo pattuito per la vendita in euro,
  • marca da bollo da euro 16,00 in corso di validità,
  • documento di identità del venditore,
  • in caso di venditore identificato con società occorre il certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l'amministratore e/o il titolare abilitato alla firma.

COSTO PER IL RICHIEDENTE
- diritti di segreteria pari a euro 0,52 (oltre alla marca da bollo da euro 16,00)

TEMPO NECESSARIO
Il rilascio dell'autentica sul certificato di proprietà è immediato.

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 7 del D.L. 4 luglio 2006 n.ro 223.